Respinto il ricorso di Vitiello
La Corte federale ha espresso le motivazioni della sentenza d'appello del secondo processo sul calcio scommesse, riguardanti i calciatori del Siena Roberto Vitiello e Claudio Terzi, che a loro giudizio
“parteciparono attivamente alle combine delle partite contro il Novara e l'AlbinoLeffe”.
RICORSO DEL CALCIATORE VITIELLO ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4
“È stata riconosciuta la responsabilità del signor Vitiello per illecito sportivo, aggravato dal conseguimento del risultato, con riferimento all'incontro di calcio Novara-Siena dell'1.5.2012, nonché la violazione dell’obbligo di denunciare, senza indugio, alla Procura Federale fatti integranti illecito sportivo, in relazione all'incontro di calcio, Albinoleffe-Siena del 29.5.2011, con conseguente condanna dello stesso alla sanzione complessiva della squalifica per anni 4 (quattro). La predetta decisione è stata oggetto di impugnativa, recante la data del 13.8.2012, anche da parte della Procura Federale che ha contestato la riqualificazione, operata dalla Commissione Disciplinare Nazionale, della condotta posta in essere dal Vitiello in relazione all'incontro di calcio,Albinoleffe-Siena del 29.5.2011, in termini di omessa denuncia anziché di illecito sportivo, come,invece, configurato in sede di deferimento”.
L'indagine e il deferimento
In particolare, per quanto riguarda l'incontro di calcio Novara/Siena dell'1.5.2011, la Procura Federale deferiva i sigg.ri.
– Carobbio Filippo, Larrondo Marcelo e Vitiello Roberto, all’epoca dei fatti tutti calciatori della società A.C. Siena S.p.A.;
– l’allenatore Conte Antonio, il Vice allenatore Alessio Angelo, il collaboratore tecnico Stellini Cristian, il preparatore dei portieri Savorani Marco ed il preparatore atletico D’Urbano Giorgio;
– la società A.C. Siena S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva
Con riferimento all'incontro di calcio, Albinoleffe/Siena del 29.5.2011, la Procura Federale deferiva i sigg.ri:
– Carobbio Filippo, Coppola Fernando, Terzi Claudio, Vitiello Roberto e Stellini Cristian, all’epoca dei fatti calciatori della società Siena, e lo Stellini collaboratore tecnico della medesima società;
– l’allenatore Conte Antonio, il Vice allenatore Alessio Angelo, il preparatore dei portieri Savorani Marco, il preparatore atletico D’Urbano Giorgio ed il capo osservatore tecnico Faggiano Daniele, all’epoca dei fatti tutti tesserati per l’A.C. Siena S.p.A., per avere omesso di informare senza indugio la Procura Federale;
– la società A.C. Siena S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva,
Il sig. Vitiello Roberto ha proposto un appello con il quale ha chiesto, in via principale, la riforma integrale della decisione di prime cure, con conseguente proscioglimento da ogni addebito. La difesa di Vitiello ha, peraltro, ribadito la richiesta, più volte formulata nel corso del presente procedimento, di audizione dei signori Carobbio e Gervasoni, con confronto tra gli stessi e l'odierno appellante.
I motivi della decisione
Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato e che la decisione impugnata non meriti alcuna delle censure mosse e che, pertanto, debba essere confermata, per effetto del rigetto della impugnazione.
Da un punto di vista processuale, questa Corte osserva come le approfondite e capillari indagini, utilmente riversate nel presente procedimento disciplinare, hanno consentito di ritenere raggiunta la prova della sussistenza degli illeciti contestati al sig., Vitiello Roberto con riferimento alle gare Novara/Siena e Albinoleffe/Siena, rispettivamente dell'1 e 29 maggio 2011.
(…) Dal coacervo degli elementi suscettibili di valutazione da parte di questa Corte emerge, in una sintesi complessiva, l’esistenza di solidi elementi probatori per ritenere fondata l’affermazione di responsabilità del sig. Vitiello Roberto per avere posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Novara/Siena del 1°.5.2011.
Al proposito, gli elementi, addotti con l'atto di appello, non sono in grado di scalfire la ricostruzione, del tutto convincente e scevra da vizi, operata dai giudici di prime cure e che qui di seguito si riporta:
"Carobbio apprese, prima come “voce” all’interno dello spogliatoio del Siena, poi con certezza, all’esito delle parole dell’allenatore Conte nel corso della riunione tecnica pregara, della combine in essere per pareggiare la partita. Il perfezionamento dell’intesa avvenne nell’incontro avuto tra Vitiello, del Siena, e Drascek, del Novara, avvenuto la sera in cui il Siena raggiunse l’albergo di Novara scelto per il ritiro (da segnalare, in proposito, come sia emerso, nel corso dei vari deferimenti, che il “perfezionamento” di questo tipo di accordi venga delegato a rappresentanti dei rispettivi spogliatoi che siano legati da un rapporto di amicizia o di particolare conoscenza: rapporto di amicizia che ricorre nel caso di Vitiello e Drascek, come risulta dalle memorie dagli stessi depositate agli atti). Carobbio, contattato dal gruppo degli zingari, raggiunse, insieme a Bertani, un’intesa finalizzata a sfruttare l’accordo, già “formalizzato” dalle due squadre, nel sistema delle scommesse. Durante la ricognizione del campo, poco prima dell’inizio della gara, Carobbio chiese conferma della combine a Bertani e Gheller, conferma che gli venne data. Nei minuti finali dell’incontro, Larrondo, altro calciatore del Siena, in vista di un suo possibile ingresso in sostituzione di un compagno, chiese a Carobbio indicazioni su come doveva muoversi in campo, vista l’esistenza della combine finalizzata al pareggio".
Quanto, poi, alla censura che il mero incontro tra il Vitiello ed il calciatore Drascek non sarebbe sufficiente, alla luce dei precedenti giurisprudenziali anche di questa Corte, a configurare a carico dell'odierno ricorrente la responsabilità per illecito sportivo, giova osservare quanto segue:
1) appare del tutto pretestuoso il tentativo della difesa del Vitiello volto ad evidenziare che l'incontro tra il Drascek ed il Vitiello, essendosi svolto due giorni prima dell'incontro, non potrebbe essere individuato come momento perfezionativo della combine, atteso che il Carobbio ed il Gervasoni avrebbero parlato di un accordo perfezionatosi poco prima della partita; ed invero, non si riesce a comprendere perché due giorni prima dell'incontro sarebbe un lasso temporale non compatibile con l'espressione "poco prima della partita";
2) il fatto che non si conosca il contenuto della conversazione, intercorsa tra il due tesserati, non è di per sé significativo atteso che, in contrario, si dovrebbe pervenire alla assurda conclusione che gli incontri tra tesserati di due squadre, avvenuti a ridosso dell'incontro tra le stesse, potrebbero essere valutati ai fini della verifica della commissione di un illecito sportivo, solo a condizione che fosse captato, mediante intercettazione ambientale, il contenuto degli tessi;
3) l'incontro tra il Drascek ed il Vitiello – che considerato isolatamente, come si sforza di fare la difesa del Vitiello, potrebbe, in effetti, essere considerato, di per sé irrilevante – assume, invece, una valenza significativa se considerato nel coacervo di tutti gli altri elementi acquisiti in sede di indagine; va, infatti, evidenziato come, già prima di quell'incontro, girasse nell'ambiente la "voce" che la partita Novara-Siena potesse essere oggetto, per così dire, di accomodamento atteso che il risultato di parità, poi in effetti scaturito sul campo, era gradito ad entrambe le compagini; si tratta di quella prassi, molto diffusa sul finire dei campionati di calcio, di "non belligeranza" che andrebbe in ogni modo estirpata in quanto costituisce l'humus nel quale possono proliferare (come nel caso che ci occupa al pari di altri verificatisi nel recente passato) vicende che si traducono in veri e propri illeciti sportivi.
A quanto sopra, si aggiunga che il Vitiello (calciatore che, nonostante la recente militanza nel Siena, aveva assunto un ruolo molto carismatico nell'ambito dello spogliatoio in quanto titolare inamovibile) risulterà coinvolto, anche se con un minore grado di responsabilità, anche nella combine relativa alla partita Albinoleffe-Siena disputatosi il 29.5.2011; circostanza, quest'ultima, non di poco momento in quanto porta ad escludere che, con riferimento all'incontro con il Drascek, possa parlarsi di un episodio isolato, del tutto insignificante come vorrebbe fare credere la difesa del Vitiello;
4) quanto al fatto che tra il Vitiello ed il Draschek vi sia un reale rapporto di amicizia (circostanza che sarebbe stata esclusa dalla Procura Federale), questa Corte ritiene che ciò che rileva non è tanto che i predetti calciatori fossero amici quanto che tra gli stessi vi fosse quella consuetudine (che entrambi hanno ammesso sussistere) che poteva agevolare l'abboccamento finalizzato a perfezionare l'accordo volto ad alterare il regolare svolgimento dell'incontro di calcio in argomento.
Con riferimento, invece, alla gara Albinoleffe/Siena, disputatasi in data 29.5.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale è pervenuta alla seguente ricostruzione dei fatti:
"Al termine della partita del girone di andata, Stellini chiese a Carobbio e Terzi di andare a parlare, rispettivamente, con Garlini e Bombardini, che ben conoscevano, per comunicare la disponibilità a“sistemare” il risultato della partita di ritorno in ragione delle possibili rispettive esigenze di classifica. Nelle settimane prossime all’incontro di ritorno, l’impegno preso al termine della partita di andata formò oggetto di dibattito all’interno dello spogliatoio del Siena – tra quelli che volevano mantenere fede alla parola data e quelli che volevano provare a vincere il campionato per ottenere, così, il premio promesso dalla Società in caso di ottenimento della prima posizione in classifica – coinvolgendo anche lo staff tecnico e la dirigenza. Mastronunzio, che si disse d’accordo nel lasciare la vittoria all’Albinoleffe solo nel caso in cui analogo comportamento fosse stato tenuto anche in favore dell’Ascoli, squadra in cui aveva in precedenza militato, venne messo, di fatto, per questa ragione, fuori rosa dall’allenatore, in quanto lo “spogliatoio” non era disponibile a lasciare anche la vittoria all’Ascoli. Il giorno prima della gara, Poloni, Sala e Passoni si recarono presso l’albergo in cui il SIENA era in ritiro, per “perfezionare” l’intesa con Carobbio. A quell’incontro erano presenti anche Coppola e Vitiello. Carobbio, definita la combine, trasferì l’informazione a Gervasoni per consentirgli di scommettere sul risultato della gara, cosa che Gervasoni fece, unitamente a Cassano, ricavandone una rilevante vincita in denaro".
Anche con riferimento all'incontro di calcio, Albinoleffe-Siena del 29.5.2011, questa Corte ritiene che gli elementi, addotti con l'atto di appello, non siano in grado di scalfire la ricostruzione, del tutto convincente e scevra da vizi, operata dai giudici di prime cure.
Ed invero, la partecipazione del Vitiello all'incontro con i tre tesserati dell'Albinoleffe, Sala, Passoni e Poloni, la sera prima dell'incontro di calcio sopra indicata, è stata pacificamente ammessa dall'odierno ricorrente; né rileva, anche perché non credibile, la circostanza che lo stesso si fosse tenuto appartato in quanto infortunato. La partecipazione al predetto incontro, se non vale, come si vedrà più oltre allorché verrà esaminato l'appello proposto sul punto dalla Procura Federale, ad affermare una responsabilità del Vitiello a titolo di illecito sportivo, è sufficiente a configurare, in capo a quest'ultimo, l'obbligo di denuncia di cui all'art. 7, comma 7, C.G.S.; obbligo, la cui sussistenza risulta avvalorata dal fatto che, come noto, la combine relativa all'incontro Albinoleffe-Siena era già stata oggetto di discussione nello spogliatoio del Siena, addirittura qualche settimana prima della disputa della predetta partita.
Da ultimo, questa Corte ritiene di spendere poche considerazioni in ordine a quanto dedotto, in termini critici, dalla difesa del Vitiello circa la genuinità e, pertanto, la credibilità delle dichiarazioni del calciatore Carobbio.
Sostiene il ricorrente che
“il Carobbio avrebbe, per così dire, confessato solo per alleggerire la propria posizione cercando, a tale fine, di dimostrare di non essere la classica "mela marcia" bensì una parte di un sistema illecito molto più ampio ed articolato, esistente nel mondo del calcio”.
Orbene, questa Corte ritiene che le predette affermazioni sono la conferma dell'esistenza nel mondo del calcio di un vero e proprio muro omertoso che non deve essere in alcun modo scalfito; al punto che, quando qualcuno viene meno all'obbligo del silenzio, viene considerato un traditore e deve essere, pertanto, squalificato al rango di isolata "mela marcia" di un sistema del quale deve essere, in ogni modo, salvaguardata l'incolumità, per non dire l'immunità.
Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Vitiello Roberto.
Fonte: Fedelissimo Online