Respinto il ricorso di Terzi

 

RICORSO DEL CALCIATORE TERZI CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6

“Con atto del 13.8.2012, il sig. Terzi Claudio ha  proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, è stata riconosciuta la responsabilità del  ricorrente per illecito sportivo, aggravato dal conseguimento del risultato, in relazione all'incontro di calcio, Albinoleffe/Siena del 29.5.2011, con conseguente condanna dello stesso alla sanzione della squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei)”.

L'indagine e il deferimento

In particolare, per quanto riguarda l'incontro di calcio Albinoleffe/Siena del 29.5.2011, la Procura Federale deferiva i sigg.ri:
– Carobbio Filippo, Coppola Fernando, Terzi Claudio, Vitiello Roberto e Stellini Cristian, all’epoca dei fatti calciatori della società Siena, e lo Stellini collaboratore tecnico della medesima società
– La società A.C. Siena S.p.A, a titolo di responsabilità oggettiva
– L’allenatore Conte Antonio, il Vice allenatore Alessio Angelo, il preparatore dei portieri Savaroni Marco, il preparatore atletico D’Urbano Giorgio ed il capo osservatore tecnico Faggiano Daniele, all’epoca dei fatti tutti tesserati per l’A.C. Siena S.p.A, per avere omesso di informare senza indugio la Procura Federale,

La decisione impugnata e il dibattimento

Il sig. Terzi Claudio ha proposto un articolato appello con il quale ha chiesto, in via principale, la riforma integrale della decisione di prime cure, con conseguente proscioglimento da ogni addebito; in via subordinata, ha chiesto la derubricazione della propria condotta

Nel corso del dibattimento, svoltosi davanti a questa Corte in data 20 agosto 2012, i difensori del ricorrente ed il Procuratore Federale hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi insistendo nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti difensivi.

I motivi della decisione

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato e che la decisione impugnata non meriti alcuna delle censure mosse e che, pertanto, debba essere confermata, per effetto del rigetto della impugnazione.

Ed invero, le approfondite e capillari indagini, utilmente riversate nel presente procedimento disciplinare, hanno consentito di ritenere raggiunta la prova della sussistenza dell'illecito sportivo aggravato contestato al sig. Terzi Claudio con riferimento alla gara Albinoleffe/Siena del 1° maggio 2011.

Con riferimento alla gara Albinoleffe/Siena, disputatasi in data 29.5.2012, la Commissione Disciplinare Nazionale è pervenuta alla seguente ricostruzione dei fatti:
"Al termine della partita del girone di andata, Stellini chiese a Carobbio e Terzi di andare a parlare, rispettivamente, con Garlini e Bombardini, che ben conoscevano, per comunicare la disponibilità a “sistemare” il risultato della partita di ritorno in ragione delle possibili rispettive esigenze di classifica. Nelle settimane prossime all’incontro di ritorno, l’impegno preso al termine della partita di andata formò oggetto di dibattito all’interno dello spogliatoio del Siena – tra quelli che volevano mantenere fede alla parola data e quelli che volevano provare a vincere il campionato per ottenere, così, il premio promesso dalla Società in caso di ottenimento della prima posizione in classifica – coinvolgendo anche lo staff tecnico e la dirigenza. Mastronunzio, che si disse d’accordo nel lasciare la vittoria all’Albinoleffe solo nel caso in cui analogo comportamento fosse stato tenuto anche in favore dell’Ascoli, squadra in cui aveva in precedenza militato, venne messo, di fatto, per questa ragione, fuori rosa dall’allenatore, in quanto lo “spogliatoio” non era disponibile a lasciare anche la vittoria all’Ascoli. Il giorno prima della gara, Poloni, Sala e Passoni si recarono presso l’albergo in cui il Siena era in ritiro, per “perfezionare” l’intesa con Carobbio. A quell’incontro erano presenti anche Coppola e Vitiello. Carobbio, definita la combine, trasferì l’informazione a Gervasoni per consentirgli di scommettere sul risultato della gara, cosa che Gervasoni fece, unitamente a Cassano, ricavandone una rilevante vincita in denaro. In merito alla attendibilità, in generale, delle dichiarazioni rese da Carobbio agli organi inquirenti, si è già osservato con riferimento al deferimento relativo all’incontro Novara- Siena: in questo caso, a un quadro probatorio comunque completo, si aggiungono le dichiarazioni, autoaccusatorie, di altri deferiti, che confermano i fatti posti a base degli addebiti e che rendono, anch’esse, inattendibili le dichiarazioni rese dagli altri tesserati coinvolti nella vicenda, tendenti a cercare di smentire quanto accaduto” .

Per quanto riguarda specificamente le posizioni dei singoli deferiti si osserva che:
a) Bombardini raccolse la proposta fattagli da Terzi al termine della partita d’andata. In questo caso, non vi è prova, agli atti, che il tesserato, successivamente, abbia partecipato, in qualche maniera, alla commissione dell’illecito. Ne consegue che l’addebito del quale deve essere chiamato a rispondere è quello di omessa denuncia e non quello più grave di illecito sportivo;
b) Terzi, al termine della partita di andata, si recò da Bombardini, su incarico di Stellini, per proporre di combinare la partita di ritorno. È quindi assolutamente provata la sua partecipazione all’illecito contestato.

Questa Corte ritiene che gli elementi, addotti con l'atto di appello, non siano in grado di scalfire la ricostruzione, del tutto convincente e scevra da vizi, operata dai Giudici di prime cure.

Ed invero, risulta provato che, al termine dell'incontro di andata Siena-Albinoleffe, il Terzi si sia recato, su espresso incarico di Stellini (stretto collaboratore dell'allenatore Conte)e unitamente al compagno di squadra Carobbio, presso lo spogliatoio dell'Albinoleffe per comunicare al calciatore Bombardini (al quale era legato da rapporti di amicizia)la disponibilità dello spogliatoio del Siena ad accomodare la partita di ritorno a vantaggio della squadra che avesse avuto bisogno di punti.

Al proposito, questa Corte osserva come si tratti di una prassi, molto diffusa sul finire dei campionati di calcio, di "accomodamento" del risultato degli incontri di calcio che andrebbe in ogni modo estirpata in quanto costituisce l'humus nel quale possono proliferare (come nel caso che ci occupa al pari di altri verificatisi nel recente passato) vicende che si traducono in veri e propri illeciti sportivi. Non vi è dubbio, pertanto, che l'ambasciata, svolta dal Terzi, abbia costituito il momento iniziale di quella vera e propria serie causale che ha condotto alla alterazione del regolare svolgimento e del conseguente risultato dell'incontro di calcio Albinoleffe/Siena disputatosi in data 29.5.2011.

Quanto, poi, alla circostanza, valorizzata dalla difesa del Terzi, che lo Stellini, in sede di audizione davanti alla Procura Federale, abbia riferito di avere incaricato della predetta ambasciata solo il Carobbio e non il Terzi, si osserva come lo Stellini si sia limitato ad affermare di non ricordare se avesse incaricato di recarsi presso lo spogliatoio dell'Albinoleffe anche un altro giocatore, oltre al Carobbio; peraltro, la mancata menzione del calciatore Terzi, da parte di Stellini, ben potrebbe giustificarsi con la volontà di quest'ultimo di salvaguardare l'odierno appellante da conseguenze disciplinari; esigenza che non sussisteva con riferimento al Carobbio che, come noto, aveva già ammesso le proprie responsabilità.

Quanto, infine, al fatto che il Bombardini sia stato ritenuto responsabile solo di omessa denuncia e non della più grave ipotesi di illecito sportivo, si evidenzia come  per Bombardini, non sono emersi elementi tali da potere affermare che lo stesso abbia dato un contributo causale alla combine; contributo che, invece, deve ritenersi sussistente con riferimento al Terzi per le ragioni più sopra evidenziate.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Terzi Claudio.

Fonte: Fedelissimo Online