STATUTO ASSOCIAZIONE SIENA CLUB FEDELISSIMI APS
Aderente all’ARCI di Siena
Viale Europa, 21 – Siena
DEFINIZIONI E FINALITÀ
Art. 1
È costituita l’Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni,
“ASSOCIAZIONE SIENA CLUB FEDELISSIMI APS” (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Siena.
Il trasferimento della sede legale all’interno dei medesimo Comune deliberato dall’Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L’Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Condividendone le finalità, aderisce all’associazione e rete associativa nazionale “ARCI aps”, adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.
Art. 2
Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e socie, come dell’intera comunità.
Sono finalità dell’associazione:
– promozione e sostegno della squadra dell’ROBUR SIENA SPA Siena, dei valori positivi dello sport e del tifo contro ogni forma di violenza, ingiustizia e discriminazione;
– la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale sia internazionale;
– la promozione della cittadinanza, della partecipazione, dell’inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello internazionale;
– la difesa e l’innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell’economia sociale e dei soggetti non profit.
Art. 3
L’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, delle seguenti attività di Interesse generale di cui all’art. 5 del CTS:
I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS; (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità; le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d’animazione, d’informazione e di crescita civile, organizzate anche all’interno delle strutture
educative e scolastiche;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici)
I) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e ai contrasto della povertà educativa a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: l’educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza; la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell’associazionismo giovanile);
O) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore ai mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre
un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: promozione della finanza etica, dell’educazione al consumo critico, valorizzazione della pratica della filiera corta e dell’esperienza dei gruppi di acquisto solidale;
V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; a titolo esemplificativo ma non esaustivo: affermazione della cultura della legalità e della lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate e agli abusi di potere, anche attraverso l’uso sociale dei beni confiscati;
W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all’esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all’intolleranza, al disagio, all’emarginazione, alla solitudine; la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa; la promozione del protagonismo e dell’autorganizzazione dei migranti e delle minoranze.
Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d’ignoranza, d’intolleranza, di violenza, di censura, d’ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d’intervento dell’Associazione, ove compatibili, le attività di cui all’articolo 5 dei CTS e successive modificazioni e integrazioni.
L’Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/alle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all’attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall’art. 85 comma 4 del CTS.
II) L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto.
Art. 4
L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/ile propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui alla volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell’Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L’Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
I SOCI
Art. 5
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall’art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori.
Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno ed alle deliberazioni degli organi sociali e il rispetto della civile convivenza.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 6
E’ compito dei Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, al nuovo Socio sarà consegnata la tessera dell’associazione Arci ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell’anagrafe sociale. Nei caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
Art. 7
I soci hanno diritto a:
– frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione:
– riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
– discutere ed approvare i rendiconti:
– eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. I soci minori potranno esercitare il diritto di elettorato attivo attraverso gli esercenti la loro responsabilità genitoriale.
– esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea.
Art. 8
Il socio è tenuto a:
– rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali
– mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede:
– versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
– rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia
dell’associazione.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.
Art. 9
La qualifica di socio si perde per:
– decesso;
– scioglimento dell’associazione;
– mancato pagamento della quota sociale;
– dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
– espulsione o radiazione.
Art. 10
I Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione, peri seguenti motivi:
– inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
– denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi SOCI;
– l’attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone io sviluppo e
perseguendone lo scioglimento;
– il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
– appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
– l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Art. 11
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti del Comitato Arci di Siena, il quale ha 60 giorni di tempo per esprimere la decisione definitiva, comunicandola all’interessato e al presidente.
PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE
Art. 12
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
contributi, erogazioni e lasciti diversi;
fondo di riserva;
partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.
Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 13
L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo.
I termini di cui al comma precedente possono essere prorogati in caso di comprovata necessità o
impedimento.
Art. 14
La previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell’Associazione.
Art. 15
Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei soci.
Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.
L’ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16
Partecipano all’Assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno dieci giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea stessa.
Le riunioni dell’assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno dieci giorni prima, mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono ecc.).
Art. 17
L’assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 19 e 32, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.
L’assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
Art. 18
L’assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. in seconda convocazione, invece, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’art. 19. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
Art. 19
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all’art. 32.
Art. 20
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’Associazione o da un socio eletto dall’assemblea stessa. Il presidente dell’assemblea propone un segretario verbalizzante eletti in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
Per l’elezione degli organi sociali l’assemblea ordinaria, un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, nomina una Commissione composta da n° 3 soci. La Commissione, sentiti i vari pareri, proporrà una lista con più nominativi e su questa verrà espresso il voto dei soci. La votazione avviene, di norma, a scrutinio segreto, salvo diversa disposizione dell’assemblea.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. i verbali e gli atti verbalizzati restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.
Art. 21
L’assemblea generale dei soci
A) elegge e revoca i componenti degli organi sociali (Consiglio direttivo e Collegio dei sindaci revisori), alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, secondo le modalità di cui all’art. 20. In caso di voto a scrutinio segreto, la preferenza andrà a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all’ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità d’iscrizione all’Associazione.
GLI ORGANISMI DIRIGENTI
Art. 22
Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica due anni. E’ composto da un minimo di 5 (cinque) membri scelti tra i soci. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione previsto dall’art. 26 del CTS.
I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).
Art. 23
Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’assemblea.
Art. 24
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso.
Convoca e presiede il Consiglio;
Il Consiglio può eleggere un Vicepresidente che coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o
impedimento di questi, ne assume le mansioni e un Segretario il quale cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
Art. 25
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
– convocare l’Assemblea dei soci;
– eseguire le delibere dell’Assemblea:
– formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
– predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall’art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
– Predisporre l’eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall’art. 14 del CTS;
– individuare le attività diverse di cui all’articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell’Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione 0 in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa ai bilancio;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
– predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea;
all’interno delle linee guida definite dall’Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
– deliberare circa l’ammissione dei/Ile soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
– deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/Ile soci/e;
– sovrintendere all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e, all’interno delle linee guida espresse dall’Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell’Associazione;
– stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
– curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
– decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
– presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.
Art. 26
Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
Art. 27
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie.
Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.
Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio: nell’impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, nel corso dei mandato, può decidere la cooptazione in un numero pari a 1/3 dei componenti effettivamente eletti.
Il Consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.
Art. 28
E’ demandato al Collegio dei Garanti dell’Associazione ARCI sovraordinato il giudizio su eventuali
divergenze o questioni nate all’interno dell’Associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull’inosservanza delle delibere.
Esso potrà deliberare l’espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell’art. 11.
Art. 29
I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell’art. 30 del CTS.
Qualora si renda obbligatorio per Legge o l’Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione.
II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l’articolo 2399 del codice civile (Cause d’ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, dei codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.
III) Il Collegio vigila sull’osservanza delia legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sui suo concreto funzionamento.
Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
IV) il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza dellefinalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, / e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 CTS. ii bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
V) Ile componenti deli Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dei Collegio ed è a
disposizione del/ile soci/e che richiedano di consultarlo.
Art. 30
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, nei casi previsti dall’art. Si dei CTS l’Associazione:
– potrà incaricare della revisione legale dei conti li Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da Il Consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.
Art. 28
E’ demandato al Collegio dei Garanti dell’Associazione ARCI sovraordinato il giudizio su eventuali
divergenze o questioni nate all’interno dell’Associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull’inosservanza delle delibere.
Esso potrà deliberare l’espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell’art. 11)
Art. 29
I) i Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell’art. 30 del CTS.
Qualora si renda obbligatorio per Legge o l’Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Consiglio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione.
II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l’articolo 2399 del codice civile (Cause d’ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, dei codice civile,| restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.
III) Il Collegio vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi e corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D Lgs 231/2001 qualora applicabili sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
IV) il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, adatti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie delle operazioni sociali o su determinati affari.
Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali dei Collegio ed è a
disposizione dei/lle soci/e che richiedano di consultarlo.
Art. 30
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, nei casi previsti dall’art. 3} dei CTS l’Associazione:
– potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituto da revisori legali iscritti nell’apposito registro;
– ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Art. 31
Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 32
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da un’Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 dei soci maggiorenni in regola con le norme sul tesseramento. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso delle successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.
In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI
APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell’art. 50 dei CTS.
È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra le soci/e del patrimonio residuo.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33
Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.
Il Presidente Il segretario verbalizzante
Lorenzo Mulinacci Giacomo Gualandi
Registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Siena il giorno 26 agosto 2019 al numero 1528 Modello 3. Esente bollo.