La sentenza del Tar sul ricorso di ACR Siena

Dall’annullamento della bocciatura da parte del Coni dell’iscrizione in Serie C e la mancata concessione della licenza nazionale 2023/24, alla cancellazione dello svincolo d’autorità dei calciatori di Acr Siena, fino al blocco della procedura con cui il Comune di Siena stava individuando il soggetto a cui affidare il titolo sportivo per partecipare all’Eccellenza. Questi erano solo alcuni dei punti per cui l’ACR Siena aveva fatto ricorso al Tar, che il tribunale amministrativo del Lazio ha fermamente respinto.

Innanzitutto è stata ritenuta infondata la rimostranza di ACR Siena riguardo alla decisione della Covisoc di negare la licenza nazionale, smentendo anche che la nota dell’organo di vigilanza della Federazione fosse stata notificata ad un indirizzo mail errato. “Ancora (aspetto determinante) c’è da considerare – si legge nel dispositivo – che la notifica ha conseguito il suo scopo, avendo la ricorrente presentato tempestivo ricorso alla Co.Vi.So.C. entro il 5.7.2023, come previsto dal Titolo IV del Manuale di cui al C.U. n. 67/A del 9.11.2022”.

È stata poi smentita dal Tribunale anche la “disparità di trattamento” che ACR Siena lamentava nei confronti del Lecco, a cui è stato consentito di presentare dopo il 20 giugno 2023 la documentazione integrativa atta a dimostrare il possesso dei prescritti requisiti ai fini dell’iscrizione al Campionato di Serie B 2023/2024. “Senza necessità di un particolare approfondimento della questione – prosegue la sentenza – c’è da sottolineare che le vicende relative al Siena e al Lecco sono completamente diverse tra loro. Non soltanto perché per il Siena è stato accertato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico finanziari previsti dal Manuale delle Licenze, mentre per il Lecco dei “criteri infrastrutturali”, ma soprattutto, perché, il Lecco – come considerato dal TAR Lazio con una decisione assunta il 2.8.2023 (sentenza poi confermata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 8064/2023) – non ha potuto rispettare il termine del 20.6.2023 (termine considerato in ogni caso perentorio dal TAR Lazio nella decisione anzidetta) perché, diversamente dalle altre squadre, ha concluso i play-off del Campionato di Lega Pro non l’11.6.2023 bensì il 18.6.2023 […]. Cioè al Lecco non sono stati ritenuti applicabili i termini perentori in questione soltanto per la singolare consecuzione temporale degli eventi che hanno contraddistinto il procedimento di ammissione al campionato di tale squadra, con lo spostamento dell’ultima partita dei play-off a data successiva a quella indicata dalla Federazione per l’adempimento relativo al c.d. “criterio infrastrutturale”: peculiarità che non sussiste, con riferimento al criterio “economico”, nel caso del Siena”.

ACR Siena lamentava anche l’illegittimità della decisione assunta dal Collegio di Garanzia e dal Consiglio Federale per un “difetto di istruttoria in sede sportiva”. Anche stavolta, il Tar ha rimarcato come il provvedimento negativo nei riguardi della società di Montanari fosse dipeso da più ragioni (tra cui il deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00; del deposito dell’autocertificazione attestante il pagamento dei debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC; della mancata prova dei versamenti IRPEF per gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità ottobre 2021 e per il periodo gennaio-aprile 2023; del ritardo nel pagamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo, per le mensilità del periodo novembre 2021-agosto 2022; nello specifico il pagamento delle prime tre rate relative al piano di rateazione di cui all’art. 1 co. 160 l. n. 197 è stato effettuato il 5.1.2023 e non entro il termine del 29.12.2022 previsto al fine di considerare tempestivi tali adempimenti; del mancato versamento dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo ed alle altre figure professionali, per le mensilità del periodo gennaio 2022-maggio 2023; del mancato pagamento in favore del tesserato Tommaso Bianchi della rata relativa all’accordo di incentivo all’esodo in scadenza nel mese di maggio 2023; del mancato pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità del periodo luglio 2022-maggio 2023, al Medico Responsabile Sanitario, Delegato per la gestione dell’evento, Responsabile Finanza Amministrazione e Controllo, Responsabile Marketing/Commerciale e Responsabile Ufficio Stampa). Documentazione che, come ribadisce il Tar, non poteva neppure essere integrata. Inoltre, si legge ancora nel dispositivo, “il ricorso è infondato già solo per il mancato deposito della polizza fideiussoria, mancanza giustificata dal Siena con la circostanza che si sarebbe trattato di un inadempimento non imputabile”.

Secondo il Tar del Lazio è inammissibile anche il ricorso “per motivi aggiunti nella parte in cui ha esso ha ad oggetto, in particolare, il C.U. della FIGC con cui è stato disposto lo svincolo di autorità dei calciatori tesserati della società ACR Siena, nonché il successivo provvedimento con cui la FIGC, ai sensi dell’art. 52 co. 10 NOIF, ha autorizzato il comune di Siena, su richiesta dell’ente, ad attivare la procedura di individuazione del soggetto cui attribuire il titolo sportivo ai fini della partecipazione al campionato di Eccellenza 2023/2024”. ACR Siena sosteneva come per tali atti non valesse il vincolo di “pregiudiziale sportiva”, ma il tribunale ha ribadito che invece avrebbe dovuto prima adire gli organi della giustizia sportiva e, soltanto successivamente, il giudice statale.

Fonte: Fol