Dallo scambio di Pec al caso Lecco: gli stravaganti argomenti di Montanari davanti al Coni
Uno scambio di Pec e l’impossibilità di difendersi, la disparità di trattamento rispetto al Lecco, la fideiussione vecchia non riscossa. Sono alcuni degli stravaganti argomenti con cui Montanari ha provato a difendersi davanti al Collegio di Garanzia del Coni, il 17 luglio. Argomenti facilmente spazzati via dalla difesa (Figc), con l’esito scontato della conferma della bocciatura della domanda di ammissione in Serie C. Vediamo questi punti, uno per uno. Ci sono anche gli altri inadempimenti sottolineati dalla Covisoc, che hanno portato all’esclusione dalla Robur dal professionismo.
La Pec
Il primo punto di Montanari, assistito al Coni dall’avvocato Lorenzo Aureli, collegato da remoto, è che, dopo aver presentato domanda di iscrizione, non avrebbe ricevuto nessun riscontro per una errata comunicazione della Covisoc. Che ha inviato il parere negativo alla vecchia Pec (sienanoahssd@legalmail.it) e non alla nuova (acrsiena1904@pec.it), indicata nella visura camerale messa a disposizione della stessa Covisoc il 14 giugno. Ne consegue, sostiene la difesa del Siena, l’illegittimità del procedimento e il mancato diritto di difesa della ricorrente. Inoltre, la mancata risposta alla domanda di ammissione del 20 giugno configurerebbe un’ipotesi di silenzio-assenso al rilascio della licenza nazionale 2023/2024.
Considerazioni ritenute “infondate e giuridicamente irrilevanti” dalla Covisoc. Infondate perché il provvedimento è stato notificato a una Pec della società che risulta agli atti della Figc e senz’altro attiva, tanto da figurare sul sito ufficiale del club (è tutt’ora presente alla sezione “Privacy Policy”). Irrilevanti perché il Siena ha comunque presentato tempestivo ricorso e quindi, dice la Covisoc, “non v’è dubbio alcuno che la notificazione abbia conseguito il proprio scopo”. Il legale della Figc sottolinea anche che non è mai stato comunicato il nuovo indirizzo Pec alla Covisoc.
Il Collegio di Garanzia respinge il motivo del Siena richiamando una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che spiega come la notifica tramite un indirizzo di posta istituzionale non risultante nei pubblici elenchi non è un problema se consente comunque al destinatario di difendersi. E così è stato, visto il ricorso del Siena entro il 5 luglio. Inoltre, il Collegio evidenzia che il sistema di rilascio delle licenze non prevede il silenzio assenso. Dev’esserci per forza un parere (positivo o negativo).
Sì, ma allora il Lecco?
La seconda motivazione, francamente indecorosa, è la disparità di trattamento rispetto alla vicenda del Lecco, che avrebbe avuto una deroga sui termini perentori previsti dal Manuale delle Licenze Nazionali. Tralasciando il fatto che il Lecco ha avuto due soli giorni di tempo (e non nove) per trovare uno stadio a norma per colpa dei ricorsi del Siena, la Figc ribatte che i due casi sono completamente diversi: il Siena non ha avuto la licenza per ben sette violazioni in ambito economico-finanziario, e non per criteri infrastrutturali. Anche questa motivazione viene rigettata dal Coni.
La fideiussione
Il terzo punto riguarda la fideiussione non presentata. L’Acr Siena ricorda che nel 2022 ha depositato una prima garanzia di 350mila euro, per coprire il monte ingaggi fino a un milione di euro, e successivamente un’altra garanzia di 730mila euro per coprire la parte eccedente. Dopo aver pagato gli emolumenti dei tesserati fino al febbraio 2023 compreso, l’11 aprile il Siena chiede alla Covisoc di poter procedere allo svincolo della seconda garanzia, riprovandoci poi altre tre volte senza avere mai riscontro. Per questo, sostiene il legale di Montanari, “la società si è trovata nell’impossibilità di depositare una nuova polizza di garanzia a prima richiesta per la stagione sportiva 2023/2024 nel termine del 20 giugno 2023”.
La Figc evidenzia che non c’è alcun collegamento tra la richiesta di svincolo di una precedente fideiussione e il deposito della nuova garanzia. Il Collegio aggiunge che il Siena non ha depositato la ricevuta di accettazione e consegna delle Pec (che andavano indirizzata alla Lega Pro), a conferma e prova dell’effettivo inoltro della nota inviata senza protocollo, e che il Manuale non prevede una possibilità di svincolo anche perché ogni polizza ha una sua precisa ed autonoma validità temporale volta a tutelare non il debitore (Siena), ma il creditore (Lega Pro).
Omesso deposito dell’autocertificazione attestante il pagamento dei debiti nei confronti della FIGC
Per l’Acr Siena si tratta di una dichiarazione meramente formale e che non può dunque comportare il rigetto della domanda, “ciò considerando inoltre che la società, in ogni caso, non ha alcun debito nei confronti della Figc”. Risposta della Federcalcio: tale adempimento non è meramente formale ma sostanziale, essendo espressamente previsto dal Sistema delle Licenze 2023/2024 proprio per consentire alla Covisoc di effettuare i relativi controlli. In più, il Dpr n. 455/2000 prevede la denuncia alla Procura della Repubblica in caso di dichiarazioni false e mendaci.
Omesso versamento ritenute Irpef e contributi Inps
Il Siena sostiene di essere in regola, la Figc ribadisce la bontà dell’accertamento della Covisoc. Il Collegio di Garanzia spiega che il Siena avrebbe dovuto produrre l’attestazione sui carichi pendenti a fini fiscali rilasciati dall’Agenzia delle Entrate e la dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dall’Inps. Pertanto, stante tale carenza documentale in atti, il motivo è infondato e va respinto.
Pagamenti in favore di Tommaso Bianchi e compensi professionali assoggettati ad Iva
Il Siena sostiene che è tutto in regola perché il pagamento in favore di Bianchi dovrà essere effettuato entro il 2 agosto in ragione della postergazione della busta paga d’interesse, i pagamenti in favore del Medico Responsabile Sanitario Andrea Causarano e del Responsabile Ufficio Stampa Andrea Bianchi Sugarelli sono stati regolarmente effettuati e per il resto dei professionisti è stato trovato un accordo bonario. La Figc riporta alla nota della Covisoc secondo la quale “la Società ha depositato documentazione parziale ed incompleta che risulta difficilmente riconducibile ad unità ed insufficiente ad accertare l’effettivo assolvimento dei suddetti pagamenti”.
Il Collegio di Garanzia evidenzia che i documenti presentati dal Siena sono semplici distinte di bonifici del responsabile sanitario e dell’addetto stampa “che fanno riferimento a generiche fatture senza permettere di verificare quali pagamenti siano stati posti in essere né a quali periodi siano eventualmente riferiti. Per cui, in assenza di altri riscontri oggettivi, tale documentazione appare inidonea a dimostrare l’avvenuto pagamento a favore di tesserati del Siena. Inoltre, non appare giustificabile l’asserita, ma non provata “postergazione della busta paga d’interesse” del Bianchi.
Invero, anche nel caso di un eventuale accordo per tale postergazione, detto accordo sarebbe violativo del Sistema delle Licenze Nazionali in quanto non previsto dalle disposizioni contenute nel più volte richiamato Sistema delle Licenze. Da ultimo, parte ricorrente allega una scrittura privata con contestuale dichiarazione liberatoria a firma di Fabio Casasoli, datata 13 giugno 2023.
A parte la genericità del testo e l’assenza di riscontri oggettivi, accedendo al sito del Siena calcio risulta che il sig. Fabio Casasoli è nell’organigramma del Siena con la funzione di responsabile amministrazione finanza e controllo. Anche tale accordo, laddove realmente esistente e sottoscritto da tutti i soggetti interessati, non sarebbe comunque sufficiente a superare la contestata violazione del Sistema delle Licenze Nazionali, in quanto non previsto dallo stesso Sistema. Ne consegue che tale documentazione è incompleta e carente al fine di dimostrare gli avvenuti pagamenti. Pertanto, anche questo motivo è infondato e va respinto”.
(Giuseppe Ingrosso)
Fonte: Fol