COMUNICATO UFFICIALE A.C. SIENA
In riferimento allarticolo a firma Marco Liguori apparso sul sito marcoliguori.blogspot.com, nella giornata di ieri 13 gennaio 2008, la A.C. Siena SpA precisa quanto segue.
I debiti tributari esposti in bilancio alla data del 30.06.2008 ammontano complessivamente ad euro 5.123.588 (pag. 5 del bilancio) e risultano così composti: IRAP euro 482.215; IVA euro 4.233.979; Ritenute dacconto operate euro 108.204, e debiti per sanzioni ed interessi relativi agli omessi versamenti IVA euro 299.190. (pag. 15 Nota Integrativa).
Dei debiti IVA, che assommano complessivamente ad euro 4.233.979 nel bilancio chiuso al 30 giugno 2008, 2.719.565 si riferiscono a debiti scaduti al 31.12.2007 (annualità IVA 2007) e sono stati regolarmente versati alla data del 30.09.2008, unitamente agli interessi e sanzioni da ravvedimento, mentre la differenza, pari ad euro 1.514.414, si riferiscono a debiti IVA correnti (riferiti cioè alla annualità IVA 2008). Per quanto attiene al debito IRAP è regolarmente corrisposto allErario in base alla rateizzazione prevista dalla Legge con una prima liquidazione (inerente al primo acconto) occorsa in data 16.12.2008 e la liquidazione inerente al secondo acconto prevista come da termini erariali, entro il mese di giugno 2009. Per quanto concerne il richiamo alle ritenute dacconto è bene precisare come limporto riportato nellarticolo si riferisca precipuamente a quanto maturato nel mese di giugno 2008, con liquidazione F24 effettuata in data 16 luglio 2008.
Per quanto attiene invece allesposizione in bilancio delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali, Il principio contabile n. 12 Composizione e Schemi del Bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi, emanato dallOIC (Organismo Italiano di Contabilità) in data 30 Maggio 2005, interpretando ed integrando le norme di legge in tema di bilancio, così si esprime a commento della corretta classificazione, peraltro adottata anche dalla stessa Agenzia delle Entrate in riferimento alla corretta determinazione della base imponibile IRAP, delle poste di bilancio:
ALTRI RICAVi Voce A5) del conto economico.
Si tratta di una voce di natura residuale comprendente i ricavi e proventi diversi da quelli indicati al precedente punto 1 (cioè relativi alla gestione caratteristica), purché inerenti alla gestione ordinaria. Si tratta dei ricavi, proventi e plusvalenze da cessione relativi alla gestione accessoria come in precedenza identificata, e pertanto derivanti da operazioni che non rientrano nella gestione caratteristica, finanziaria o straordinaria. In via esemplificativa trattasi di:
proventi derivanti dalla gestione, ma non dalla cessione, di immobili o di altri beni di natura patrimoniale, posseduti per investimento e, pertanto, non relativi alla gestione caratteristica; esempio: affitti attivi;
proventi patrimoniali, rappresentati da plusvalenze relative alla cessione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi che vengono alienati per effetto di deperimento economico-tecnico ed aventi scarsa significatività rispetto alla totalità dei beni strumentali utilizzati per la normale attività produttiva, mercantile o di servizi, e comunque di entità tale da non stravolgere il significato tecnico del valore intermedio indicato dal legislatore come differenza tra valore e costo della produzione;
sopravvenienze e insussistenze relative a valori stimati, che non derivino da errori (p.e. eccedenze di fondi quali fondi premi, fondi di garanzia e fondi rischi);
contributi in conto esercizio, maturati secondo il criterio della competenza, che devono essere indicati separatamente (questa voce è espressamente richiesta dalla legge).
Quando questa voce contiene importi significativi se ne deve fornire la composizione e l’analisi nella nota integrativa.
Proventi ed Oneri Straordinari Voci E20)- E21) del conto economico
In questa classe, indicata con la lettera E, devono essere indicate tutte le componenti positive o negative considerate straordinarie sulla base della definizione precedentemente fornita. Si tratta dei proventi e degli oneri la cui fonte è estranea all’attività ordinaria, dei componenti relativi ad esercizi precedenti e degli effetti di variazioni dei criteri di valutazione. In via esemplificativa si ricordano i seguenti proventi o plusvalenze, oneri o minusvalenze, da indicare rispettivamente nelle voci 20 e 21:
plusvalenze o minusvalenze derivanti da operazioni o eventi che hanno un effetto rilevante sulla struttura dell’azienda (p.e. cessioni di rami aziendali o di una parte significativa delle partecipazioni, conferimenti, ristrutturazioni aziendali, altre operazioni che incidono sulla struttura aziendale);
plusvalenze o minusvalenze derivanti da cessioni di immobili civili e di altri beni non strumentali all’attività produttiva, commerciale o di servizi e non afferenti la gestione finanziaria;
plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali alla normale attività produttiva, commerciale o di servizi aventi una notevole rilevanza rispetto alla totalità dei beni strumentali utilizzati per la suddetta attività produttiva, commerciale o di servizi;
errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione delle poste di bilancio relativi ad esercizi precedenti;
effetti delle variazioni dei criteri di valutazione (p.e. passaggio dal criterio Lifo al Fifo nella valorizzazione delle rimanenze);
limitatamente alla voce 21, le imposte relative agli esercizi precedenti (p.e. condoni, accertamenti definitivi), posta espressamente indicata dalla legge.
Ad ulteriore sostegno della tesi della corretta classificazione di tali plusvalori quali componenti inerenti la gestione ordinaria dellimpresa, si menzionano le stesse indicazioni presenti nelle Raccomandazioni Contabili, diramate di recente dalla CO.VI.SOC, che a pagina 8 della Raccomandazione n. 1, DIRITTI PLURIENNALI ALLE PRESTAZIONI DEI CALCIATORI, così recita:
- omissis – .. Si rileva che le plusvalenze e le minusvalenze connesse alla cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori non possono essere considerate derivanti da fatti estranei allattività ordinaria delle società di calcio, in quanto la cessione dei diritti è evento collegato profondamente allattività caratteristica delle società stesse. Le plusvalenze e le minusvalenze in parola, quindi, trovano collocazione nel Conto Economico fra le componenti ordinarie.
In particolare, la plusvalenza derivante da un maggior valore tra il prezzo di cessione del diritto rispetto al relativo valore netto contabile deve essere collocata nella voce A) 5) del Conto Economico, ossia fra gli Altri ricavi e proventi; la minusvalenza derivante da un minor valore tra il prezzo di cessione del diritto rispetto al relativo valore netto contabile deve essere collocata nella voce B) 14) del Conto Economico, ossia fra gli Oneri diversi di gestione.
Pertanto, la società ritiene di avere redatto il bilancio di esercizio dellA.C. Siena Spa al 30.06.2008 operando in maniera conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, con chiarezza, correttezza e veridicità e secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.
LA.C. Siena rileva, infine, la strumentalità delle informazioni allorigine delle suddette precisazioni, riportate senza alcuna preventiva verifica della temporalità delle scadenze ivi richiamate.
I tecnicismi e le precisazioni dettagliate si sono resi necessari per meglio inquadrare il contesto in esame.
Fonte: acsiena